Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.
Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.
Il trattamento del condannato e dell’internato è svolto avvalendosi principalmente dell’istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.
Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi d’impossibilità, al condannato e all’internato è assicurato il lavoro.
Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell’autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.
Si definisce reato «ogni fatto umano tipico, antigiuridico e colpevole che aggredisce un bene giuridico ritenuto meritevole di protezione da un legislatore che si muove nel quadro dei valori costituzionali, sempreché la misura dell’aggressione sia tale da far apparire inevitabile il ricorso alla pena e sanzioni di tipo non penale non siano sufficienti a garantire un’efficace tutela».
Questa autorevole definizione può sembrare particolarmente complessa, ma scomponendola ritroviamo i principi cardine che devono ispirare il legislatore in materia penale.
Ogni fatto umano | Tipicità Antigiuridicità Colpevolezza |
Che aggredisce un bene giuridico che si muove nel quadro dei valori costituzionali | Offensività |
Ritenuto meritevole di protezione da un legislatore | Legalità |
Sempreché la misura dell’aggressione sia tale da far apparire inevitabile il ricorso alla pena | Extrema ratio |
E sanzioni di tipo non penale non siano sufficienti a garantire un’efficace tutela | Meritevolezza di pena |
Un reato deve necessariamente ledere (concretamente o potenzialmente) un bene giuridico di rilevanza costituzionale. Ciò significa che il fatto commesso aggredisce un valore o un interesse protetto dalla nostra Costituzione esplicitamente (ad esempio la libertà personale, il domicilio, il patrimonio) o implicitamente, ossia funzionale a realizzare un’utilità sociale (ad esempio la fede pubblica è strumentale a beni come il patrimonio o l’amministrazione della giustizia).
La sanzione penale deve essere utilizzata solo quando risulta indispensabile per la protezione del bene comune e quando lo stesso risultato non si può raggiungere con sanzioni di natura diversa (amministrativa o civile).
La pena deve essere applicata non a qualsiasi aggressione del bene giuridico, ma solo nei casi in cui si raggiunga un livello di gravità intollerabile, tenendo conto in particolare dell’importanza del bene giuridico tutelato.
A questo principio si riconnette anche quello di frammentarietà del diritto penale: il legislatore deve selezionare solo certe forme e modalità di aggressione, al fine di ridurre ciò che è penalmente rilevante alle sole manifestazioni gravi di lesione o messa in pericolo del bene giuridico. Non tutto ciò che è antigiuridico o amorale può rientrare nell’ambito penale.
Il principio di legalità (nullum crimen sine lege) nasce dall’esigenza di vincolare l’esercizio di ogni potere dello Stato alla legge. Pertanto, il potere di punire spetta allo Stato, che è il solo che può legittimamente limitare la libertà personale, e questo potere si esterna mediante la funzione legislativa. Il principio di legalità è espressamente riconosciuto dall’art. 25, comma 2, Cost., il quale dispone che «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso». A sua volta, l’art. 1 del codice penale statuisce: «nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da esse stabilite».
Il principio di legalità ha quattro corollari: la riserva di legge, la tassatività, l’irretroattività, e il divieto di analogia.
Questo principio rappresenta una garanzia in quanto reati e pene devono essere stabiliti solo per esplicita previsione di legge (legge ordinaria, decreto legislativo e decreto legge). Si parla in questo senso di riserva assoluta: solo queste fonti normative possono indicare ciò che è criminale, quantomeno specificando i presupposti, i caratteri e i limiti della fattispecie penale. Si ammette che fonti secondarie possano integrare il precetto con dati di natura tecnica che richiedono un aggiornamento periodico, ma che non cambiano l’essenza del divieto o del comando. Il principio in questione si risolve in una tutela dei cittadini da abusi del potere esecutivo.
Il principio di tassatività, o di sufficiente determinatezza, esprime il concetto secondo il quale il precetto penale deve essere formulato in maniera precisa, chiara, intellegibile, e che consenta anche una verifica empirica del fatto (Corte Cost. sent. 96/1981). Questo criterio di orientamento per il legislatore nella formulazione delle disposizioni di legge è una forma di garanzia per i cittadini da abusi da parte del potere giudiziario.
Il principio di irretroattività della legge penale si può sintetizzare come divieto di retroattività della legge penale sfavorevole. Ma non è solo questo: per una comprensione migliore della norma è opportuno analizzare i singoli commi che compongono l’art. 2 c.p.
Divieto di retroattività in caso di nuova incriminazione: il nuovo reato può essere contestato solo dal momento dell’entrata in vigore, e non per fatti compiuti prima.
Abrogazione di fattispecie incriminatrici: viene meno l’esigenza punitiva per quel fatto, per cui nessuno può più essere condannato per esso e, se già condannato, cessa l’esecuzione della pena ancora in corso.
Nuova legge che cambia il tipo di pena, da detentiva a pecuniaria: la pena detentiva inflitta, o il residuo, va convertita in pena pecuniaria.
Retroattività della norma più favorevole: se la norma incriminatrice successiva al fatto, ma precedente la condanna definitiva, è più favorevole all’imputato rispetto a quella vigente al momento in cui il fatto è stato commesso, si applica la seconda. Viceversa si applicherà la prima.
Inapplicabilità dei principi indicati da questa norma in caso di leggi eccezionali e temporanee: la natura stessa di queste leggi consente una deroga, o perché si tratta di situazioni straordinarie, o perché sono leggi comunque limitate nel tempo.
Applicabilità del decreto-legge decaduto, o convertito però con emendamenti, ai fatti commessi durante la sua vigenza, ma non ai fatti commessi prima.
Il divieto di analogia della legge penale incriminatrice impedisce di estendere l’interpretazione della disposizione di legge a fatti che non rientrano nel nucleo semantico delle parole utilizzate dal legislatore.
Il divieto ha carattere relativo perché l’analogia è vietata solo in malam partem, quindi solo quando sia sfavorevole al reo, mentre è ammessa nel caso in cui gli sia favorevole.
È il primo pilastro della teoria tripartita, secondo la quale il giudice deve accertare la sussistenza della tipicità, dell’antigiuridicità e della colpevolezza, per poter stabilire se un soggetto è responsabile penalmente. Questa teoria rappresenta nel modo più generale ed astratto qualsiasi tipologia di reato, per cui in tutte le fattispecie penali si possono, e si devono, individuare gli elementi oggettivi e soggettivi che perfezionano l’illecito.
Si tratta solamente di una tesi di teoria generale del reato, esistendone altre nell’ambito della dottrina penalistica. Si sceglie questa in quanto si ritiene che colga nel modo migliore la differenza sostanziale tra tipicità e giuridicità.
La tipicità è dunque l’insieme degli elementi oggettivi che compongono il fatto-reato.
È il secondo pilastro della teoria tripartita (v. tipicità).
In alcune circostanze, nonostante sia stato posto in essere un fatto tipico in tutti i suoi elementi, è possibile che il medesimo fatto sia giustificato o consentito da norme di legge o in base a principi generali dell’ordinamento giuridico. Il giudice deve quindi verificare che non sussiste alcuna causa di giustificazione. Le cause di giustificazione sono:
Art. 50 c.p. Consenso dell’avente diritto
Art. 51 c.p. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
Art. 52 c.p. Difesa legittima
Art. 53 c.p. Uso legittimo delle armi
Art. 54 c.p. Stato di necessità
È il terzo pilastro della teoria tripartita (v. tipicità).
Stabilito che è stato commesso un fatto tipico e non assistito da cause che ne giustificano la liceità, il giudice deve porsi sul piano soggettivo di verifica della colpevolezza.
Dopo una profonda riflessione nel mondo giuridico, si è ormai concordi nel ritenere colpevolezza sinonimo di rimproverabilità: un soggetto è colpevole se l’ordinamento può muovergli un rimprovero per aver commesso il fatto, o perché l’ha voluto (dolo) o perché era nella sua sfera di prevedibilità ed evitabilità, cioè poteva controllare le conseguenze delle proprie azioni (colpa).
A nulla servirebbe il rimprovero, quindi la pena, se l’autore di un determinato fatto tipico e antigiuridico non si fosse reso conto in quel momento delle conseguenze penali perché il fatto era fuori dal suo controllo. È evidente come sia molto difficile l’accertamento dell’elemento soggettivo, ma questa idea di colpevolezza è necessaria perché in linea con le ineludibili libertà individuali.
Presupposti:
Il nostro codice penale prevede la distinzione dei reati in delitti e contravvenzioni sulla base delle pene ad essi ricollegate. Dal un punto di vista sostanziale, si ritiene che i delitti siano più gravi delle contravvenzioni, e che le contravvenzioni debbano essere utilizzate per settori specifici concernenti i poteri amministrativi.
Vi sono poi conseguenze sul piano dell’applicazione di altri istituti di diritto penale: per esempio solo per i delitti è possibile l’applicazione della disciplina del tentativo (art. 56 c.p.) e della regola per cui si risponde per colpa solo se la legge lo stabilisce espressamente (art. 42 c.p.). Nelle contravvenzioni è indifferenza la commissione del reato con dolo o colpa.
DELITTI |
Ergastolo Reclusione Multa |
CONTRAVVENZIONI |
Arresto Ammenda |
La pena è la sanzione che l’ordinamento prevede nel caso di commissione di reati. Generalmente si riconnette alla pena un triplice ordine di finalità:
Finalità retributiva: la punizione serve a reintegrare la società del danno subito, a restituire alla collettività quanto tolto con il delitto. Questa teoria è legata al concetto di proporzionalità, tot crimen tot poena, che ha il pregio di non ammettere sanzioni più afflittive di quanto necessario per ristabilire l’ordine rotto.
Finalità general-preventiva: la pena deve essere una minaccia per i consociati tale da indurli a desistere dalla spinta che può portarli alla commissione di reati. Nella declinazione in negativo si associa alla nozione di deterrenza, mentre in positivo la pena può essere vista in funzione di recupero e di riaffermazione dei valori sociali.
Finalità special-preventiva: la pena che colpisce il singolo ha la funzione di prevenire la futura commissione di altri reati da parte dello stesso soggetto. In un primo momento storico si ricercava in questo scopo della sanzione penale la mera neutralizzazione del singolo mettendolo nell’impossibilità fisica di delinquere; successivamente, con approccio positivo, si cerca nella pena un fine risocializzante, o quantomeno in chiave minima non de-socializzante, e rieducativo.
È questa la posizione che oggi prevale nel nostro ordinamento costituzionale: l’art. 27 Cost. parla chiaramente e la nostra giurisprudenza è convinta che la funzione rieducativa sia predominante sulle altre.
Nel nostro codice penale sono previste le pene principali e le pene accessorie.
Le prime sono quelle che conseguono alla condanna, e sono inflitte e determinate dal giudice sulla base dei criteri indicati dall’art. 133 c.p.; le seconde invece sono applicate di diritto, ossia conseguono, se sussistono i presupposti, indipendentemente dal fatto che il giudice le indichi in sentenza.
La pena stabilita dalla legge può non corrispondere a quella decisa con la condanna o con quella effettivamente scontata, perché il nostro ordinamento prevede le sanzioni sostitutive e le misure alternative alla detenzione, che sono delle formule alternative di esecuzione della pena proprio in ragione dell’attenzione verso il reo finalizzata primariamente al suo reinserimento sociale.
Pena | Durata | |
Delitti | Morte | Abolita con d.lgs.lt. 10 agosto 1944 n. 224 per i delitti previsti nel c.p.; con d.lgs. 22 gennaio 1948 n. 21 per i delitti previsti in leggi speciali; con l. 13 ottobre 1994 n. 21 per i delitti previsi nel codice penale militare di guerra |
Ergastolo | Perpetua | |
Reclusione | Minimo 15 giorni – massimo 24 anni | |
Multa | Minimo 50 euro – massimo 50000 euro | |
Contravvenzioni | Arresto | Minimo 5 giorni – massimo 3 anni |
Ammenda | Minimo 20 euro – massimo 10000 euro |
Previste dalla L. 689/1981, possono essere inflitte direttamente dal giudice con la sentenza di condanna.
SEMIDETENZIONE | sostituisce pene detentive di durata non superiore ai 2 anni |
LIBERTÀ CONTROLLATA | sostituisce pene detentive di durata non superiore ad 1 anno |
PENA PECUNIARIA | sostituisce pene detentive di durata non superiore ai 6 mesi |
Con il d.lgs. 274/2000 il legislatore ha trasferito una parte della competenza penale al Giudice di Pace e ha creato un sistema autonomo di punizione di una sfera di criminalità di bassa gravità. Si caratterizza però per una certa effettività, poiché le sanzioni non sono sostituibili e non possono beneficiare della sospensione condizionale.
Permanenza domiciliare | Lavoro di pubblica utilità | Pena pecuniaria |
Le misure di sicurezza sono delle sanzioni ulteriori alla pena che vengono eseguite, appunto, dopo che la pena è stata scontata. I presupposti per l’applicazione delle misure di sicurezza sono due:
1. Commissione di un reato, o di un quasi-reato ai sensi dell’art. 49 (reato impossibile) e dell’art. 115 (accordo criminoso non eseguito o istigazione a commettere un delitto, se l’istigazione non viene accolta)
2. Pericolosità sociale, ossia la probabilità, valutata dal giudice, che il soggetto ricada nella commissione del delitto. Non esistono più ipotesi di presunzione di pericolosità sociale, per cui la valutazione è sempre rimessa alla decisione del giudice.
Vengono disposte dal giudice che dispone la sentenza definitiva, ma sono poi di competenza del Magistrato di Sorveglianza. In appello, contro le decisioni del Magistrato, decide il Tribunale di Sorveglianza.
PERSONALI | Detentive | Colonia agricola o casa lavoro – art. 216 c.p.
Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) – art. 219-222 c.p. |
Non detentive | Libertà vigilata – art. 228 c.p.
Divieto di soggiorno in uno o più comune o in una o più province – art. 233 c.p. Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche – art. 234 c.p. Espulsione dello straniero dallo Stato – art. 235 c.p. |
|
PATRIMONIALI | Cauzione di buona condotta – art. 237 c.p.
Confisca – art. 240 c.p. |
A differenza delle misure di sicurezza, che necessitano della previa commissione di un reato, le misure di prevenzione sono strumenti di natura amministrativa applicate a soggetti socialmente pericolosi per evitare che commettano in futuro dei reati. È evidente quindi come in queste misure vi sia un rischio per la libertà personale di soggetti che di fatto non hanno commesso alcun reato, ragion per cui la loro applicazione richiede un controllo giurisdizionale.
Sono previste dalla L. 1423/1956, che all’art. 1 indica i soggetti destinatari:
PERSONALI | Avviso orale
Rimpatrio con foglio di via obbligatoria Sorveglianza speciale, con obbligo o divieto di soggiorno |
PATRIMONIALI | Sequestro
Confisca |
INDAGATO è la persona sottoposta ad indagine durante le indagini preliminari, ossia nella fase in il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria devono acquisire gli elementi necessari per chiedere il rinvio a giudizio o l’archiviazione rispetto ad una notizia di reato. Questa qualifica si assume formalmente con l’iscrizione del nome nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.).
IMPUTATO è il soggetto nei cui confronti è stata esercitata l’azione penale, quindi mediante rinvio a giudizio (art. 416 c.p.p.) nel rito ordinario, ovvero, nei riti speciali, mediante richiesta di giudizio immediato (art. 453 c.p.p.), di decreto penale di condanna (art. 459 c.p.p.), di applicazione della pena (patteggiamento) ex art. 447 comma 1, di decreto di citazione diretta a giudizio (art. 550 c.p.p.), di giudizio direttissimo (art. 449 c.p.p.). Si conserva questa posizione giuridica per tutto il processo, fino a quando la sentenza non passa in giudicato.
CONDANNATO è la persona destinataria di una sentenza di condanna definitiva, cioè non più soggetta ad impugnazione, quindi di quel provvedimento del giudice che accerta in maniera finale la responsabilità penale di quel soggetto in relazione al reato contestatogli.
Il diritto di difesa è sancito dall’art. 24 co. 2 Cost., secondo il quale la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Nell’ambito del processo penale questo diritto assume il carattere dell’irrinunciabilità, nel senso che è sempre necessario il filtro costituito dal difensore. Nel nostro ordinamento giuridico, cioè, non è possibile che un soggetto si difenda da solo in un procedimento penale. Per questo motivo, laddove un soggetto imputato non abbia nominato un avvocato di fiducia, è l’autorità giudiziaria che lo nomina d’ufficio. In base all’art. 92 co. 2 c.p.p. «il difensore d’ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell’ambito degli iscritti all’elenco nazionale di cui all’art. 29 delle disposizioni di attuazione». Il legislatore ha stabilito che il Consiglio nazionale Forense dovrà predisporre ed aggiornare, con cadenza trimestrale, l’elenco alfabetico degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese d’ufficio.
DIFENSORE D’UFFICIO. È l’avvocato nominato dal giudice, dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria quando l’imputato non ha provveduto alla nomina di quello di fiducia o ne è rimasto privo.Ha l’obbligo di assumere la difesa, salvo vi siano gravi motivi per rifiutare, e cessa dalle sue funzioni quando viene nominato l’avvocato di fiducia. L’assistito ha comunque l’obbligo di corrispondere il compenso secondo la normativa vigente, salvo che non sia ammesso al patrocinio dei non abbienti (art. 31 disp. att. c.p.p.)
È prevista anche una ulteriore ipotesi di nomina d’ufficio in funzione sostitutiva dell’avvocato di fiducia o di quello d’ufficio quando devono essere compiuti atti in cui vi è l’obbligatoria presenza del difensore e questi:
– non sia comparso,
– non sia stato reperibile,
– abbia abbandonato la difesa.
DIFENSORE DI FIDUCIA. È l’avvocato scelto espressamente dall’imputato, che può nominarne massimo due. Se non provvede alla nomina sarà assistito da quello d’ufficio, ma potrà in ogni momento dichiarare di volerne uno di fiducia. La nomina può essere anche fatta da un prossimo congiunto in caso di persona fermata, arrestata o in custodia cautelare.
Per i soggetti titolari di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41 è prevista la possibilità di richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, cioè fare domanda affinché sia lo Stato a pagare il compenso per l’attività del difensore. L’avvocato è scelto tra quelli presenti in un elenco di difensori per il patrocinio gratuito curato dal Consiglio dell’Ordine forense che valuta l’inserimento dei professionisti sulla base dei requisiti richiesti.
Per ulteriori informazioni operative (a chi presentare la domanda, quali documenti bisogna consegnare, ecc. si rimanda alla pagina dedicata nel sito del Ministero della Giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_7.page)
Il giudizio penale si compone di due fasi fondamentali: il procedimento e il processo. È essenziale tenere a mente questa distinzione, perché identifica innanzitutto la posizione giuridica del soggetto, indagato nella prima fase e imputato nella seconda.
PROCEDIMENTO: dall’inizio delle indagini preliminari al rinvio a giudizio in udienza preliminare.
Titolare del procedimento: Pubblico Ministero, con supporto della Polizia Giudiziaria.
Giudice competente: Giudice per le Indagini Preliminari (GIP);
Udienza preliminare: Giudice per l’Udienza Preliminare (GUP)
PROCESSO: dalla dichiarazione di apertura del dibattimento fino alla sentenza definitiva.
Competenza distribuita per materia, territorio, connessione (artt. 4-16 e 33bis-33quater c.p.p.)
Si svolge un primo grado di merito, in cui il giudice ha cognizione piena sul fatto oggetto dell’imputazione. In base alla competenza per materia può essere competente il Giudice di Pace (art. 4 d.lgs. 274/2000)o il Tribunale, in composizione monocratica o collegiale, o la Corte d’Assise.
A seguito della sentenza, il P.M. e/o l’imputato possono impugnare in appello quanto stabilito dal giudice di primo grado. In questo secondo grado di giudizio la corte rivaluta i fatti nel merito, ma solo nei limiti di quanto ammesso con i motivi di impugnazione o dalla legge. In base al giudice di primo grado si individua quello di appello: il Tribunale per le sentenze del Giudice di Pace, la Corte d’Appello per le sentenze del Tribunale, la Corte d’Assise d’Appello per le sentenze di Corte d’Assise.
È prevista infine una impugnazione per soli motivi di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione. Il collegio giudicante non può entrare nel merito del fatto, ma può solo fare un controllo di legalità della sentenza o del processo. Per esempio può escludere una prova che non poteva essere utilizzata, ma non può decidere sulla condanna o sull’assoluzione a seguito di questa decisione.
ESECUZIONE: dal passaggio in giudicato della sentenza. È la fase in cui viene eseguita, ciò scontata, la pena.
La competenza è generalmente del giudice che ha deliberato il provvedimento, salvo le precisazioni stabile dal c.p.p.
PRIMO GRADO | Giudice di Pace | Tribunale | Corte d’Assise |
SECONDO GRADO | Tribunale | Corte d’Appello | Corte d’Assise d’Appello |
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ | Corte di Cassazione |
Le misure precautelari sono dei provvedimenti limitativi della libertà personale che vengono eseguiti dalla Polizia Giudiziaria nei soli casi indicati dalla legge, cioè in situazioni di particolare gravità. Proprio per il fatto di poter essere disposte da parte di un’autorità non giudiziaria e prima di una sentenza di condanna, quindi quando la persona deve essere considerata innocente, esse sono sottoposte a dei precisi doveri di garanzia e ad un breve termine di efficacia se non vengono convalidate dall’autorità giudiziaria competente (GIP). Di solito preannunciano l’applicazione di una misura cautelare, la quale può venire richiesta contestualmente alla domanda di convalida. Il soggetto sottoposto a misura precautelare non è in esecuzione di pena.
ARRESTO IN FLAGRANZA OBBLIGATORIO
ARRESTO IN FLAGRANZA FACOLTATIVO
FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO
ALLONTANAMENTO D’URGENZA DALLA CASA FAMILIARE
All’art. 386 c.p.p. sono indicate i doveri della Polizia Giudiziaria che esegue l’arresto o il fermo e di conseguenza sono stabiliti i diritti delle persone sottoposte a tali misure. In particolare la P.G. deve:
Le misure cautelari costituiscono dei provvedimenti che limitano la libertà personale e che sono finalizzati alla realizzazione delle esigenze cautelari indicate dall’art. 274 c.p.p.
Il senso è dunque quello di porre il soggetto nella condizione di non nascondere o alterare le prove, di non darsi alla fuga per evitare il procedimento e di non commettere un altro reato grave.
Oltre alla sussistenza di almeno una di queste esigenze cautelari, devono esistere anche gravi indizi di colpevolezza, cioè degli elementi che inducano a ritenere altamente probabile che la persona abbia realmente commesso il reato.
La delicatezza della situazione, in cui la persona viene limitata nella sua libertà nonostante debba essere comunque considerata innocente, ha imposto che le misure cautelari possano essere applicate solo per reati di medio-alta gravità, in particolare per delitti per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 3 anni, superiore nel massimo a 4 anni nel caso di applicazione della custodia cautelare in carcere.
Il soggetto sottoposto a misura cautelare non è in esecuzione di pena, anche se il periodo trascorso in misura coercitiva custodiale (custodia cautelare e arresti domiciliari) viene poi scontato dalla pena detentiva in sede di condanna (ad esempio, se un soggetto ha trascorso 8 mesi in custodia cautelare in carcere e viene poi condannato a 4 anni, la pena da eseguire in via definitiva sarà di 3 anni e 4 mesi).
Coercitive custodiali | Custodia cautelare | In carcere
In luogo di cura In istituto a custodia attenuata per madri |
Arresti domiciliari | ||
Coercitive non custodiali | Divieto di espatrio
Obbligo di presentazione alla P.G. Allontanamento dalla casa familiare Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa Divieto/obbligo di dimora |
|
Interdittive | Sospensione dall’esercizio della potestà di genitore
Sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali |
I procedimenti speciali costituiscono delle alternative al rito ordinario in ottica di attuazione della ragionevole durata del processo, in quanto o mirano a definire la responsabilità già in udienza preliminare senza necessità del dibattimento, o eliminano l’udienza preliminare accedendo direttamente al dibattimento. Si tratta di:
È un procedimento speciale che prevede la decisione in udienza preliminare senza lo svolgimento del dibattimento.
Si rinuncia al diritto alla formazione della prova in dibattimento e alla possibilità di essere prosciolti, in cambio del beneficio di riduzione della pena. La scelta è sostanzialmente rimessa al solo imputato, poiché vi è automatica instaurazione del giudizio abbreviato se l’imputato ne fa richiesta incondizionata.
Ergastolo con isolamento diurno > ergastolo “semplice” (senza isolamento diurno)
Ergastolo “semplice” > 30 anni di reclusione
Reclusione > reclusione diminuita di 1/3
Conosciuto come patteggiamento, l’applicazione della pena su richiesta delle parti comporta la rinuncia al diritto alla formazione della prova in dibattimento e alla possibilità di essere prosciolti, in cambio di alcuni benefici tra cui, in primis, la riduzione della pena. Diversamente dal giudizio abbreviato, può essere richiesta solo in alcuni casi, ossia quando si richiede l’applicazione di:
Ulteriori condizioni riguardano:
Benefici:
Ulteriori benefici previsti dall’art. 445 solo in caso di condanna a pena inferiore a 2 anni:
A differenza del giudizio abbreviato e dell’applicazione della pena su richiesta delle parti che non prevedono il dibattimento, nel giudizio direttissimo mancano l’udienza preliminare e gli atti preliminari al dibattimento. La richiesta è trasmessa dal p.m. al giudice del dibattimento in quattro casi.
Due casi obbligatori:
1) Imputato arrestato in flagranza, con arresto già convalidato dal GIP, entro 30 giorni dall’arresto;
2) Imputato che ha confessato in interrogatorio, entro 30 giorni dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato;
Due casi facoltativi:
3) Imputato arrestato in flagranza, con arresto da convalidare (il P.M. richiede la convalida direttamente al giudice del dibattimento in udienza insieme alla citazione per il giudizio direttissimo entro 48 ore)
4) Imputato allontanato d’urgenza dalla casa familiare (la P.G. richiede la convalida direttamente al giudice del dibattimento in udienza insieme alla citazione per il giudizio direttissimo entro 48 ore).
Come nel giudizio direttissimo manca l’udienza preliminare e si svolge solo il dibattimento nella sua interezza, compresa quindi la fase degli atti preliminari ad esso.
I presupposti per l’instaurazione del giudizio immediato sono:
Il procedimento per decreto è un giudizio che mira ad ottenere una decreto di condanna in tempi rapidi per reati non gravi e che comporta anche dei vantaggi per l’imputato. I presupposti per la sua instaurazione sono:
Benefici:
La sospensione del procedimento con messa alla prova è una causa di estinzione del reato che consente all’imputato di veder dichiarare estinto il reato a seguito bel buon esito del programma di trattamento posto in essere durante la sospensione del procedimento. Si rinuncia alla discussione in dibattimento e ci si impegna in un progetto di reinserimento per non dover affrontare un processo.
I requisiti per poter presentare la domanda sono:
La domanda è presentata dall’imputato al giudice competente:
* al GUP prima che siano formulate le conclusioni al termine dell’udienza preliminare,
* al giudice del dibattimento, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento,
* al GIP durante la fase delle indagini preliminari à in questo caso il P.M. deve esprimere il proprio assenso o dissenso entro 5 giorni dalla comunicazione. Il dissenso non preclude all’indagato di richiedere la messa alla prova al giudice prima dell’apertura del dibattimento.
La sospensione non può comunque essere concessa più di una volta.
Con la domanda va presentato il programma di trattamento elaborato insieme all’UEPE (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna), o la richiesta di elaborazione di tale programma, che deve contenere:
La concessione della sospensione avviene quando il giudice 1) reputa idoneo il programma di trattamento; 2) ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere reati.
Il periodo di sospensione del procedimento è di:
* massimo 2 anni, quando si procede per reati punibili con la pena detentiva, solo, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria,
* massimo 1 anno, quando si procede per delitti punibili con la sola pena pecuniaria.
L’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è immediatamente trasmessa all’UEPE che prende in carico l’imputato.
Casi di revoca:
Al termine del periodo di prova l’UEPE trasmette al giudice la relazione conclusiva e si tiene l’udienza di valutazione:
Le misure alternative alla detenzione sono state previste per la prima volta con l’entrata in vigore della Legge sull’Ordinamento Penitenziario (L. 354/1975) e da quel momento sono state oggetto di riforme per estenderne l’applicazione. Si tratta di modalità di esecuzione delle pene restrittive della libertà personale, soprattutto se di breve durata, che mirano a favorire il rientro in società dei condannati mediante il reinserimento lavorativo, educativo, familiare, affettivo, allontanando dalla realtà carceraria soggetti che potrebbero subirne gli effetti criminogeni.
Inizialmente era previsto che si potesse accedere al beneficio una volta iniziata l’esecuzione della condanna, quindi dal carcere con richiesta alla Magistratura di Sorveglianza. Dal 2013, invece, per evitare anche un primo contatto con l’istituto penitenziario, è previsto un meccanismo di richiesta “dalla libertà” ai sensi dell’art. 656 co. 5 c.p.p e qui esplicitato nei suoi elementi essenziali.
In caso di condanna a pena detentiva | ||
Non superiore a 3 anni | Non superiore a 4 anni nei casi previsti dall’art. 47 ter co. 1 O.P. | Non superiore a 6 anni, se soggetto tossicodipendente |
Il pubblico ministero | |
Emette ORDINE DI ESECUZIONE con cui dispone la carcerazione | Contestualmente emette DECRETO DI SOSPENSIONE dell’ordine |
Il difensore del condannato ha 30 giorni per chiedere l’accesso alle misure alternative “dalla libertà” | |||
Art. 47 O.P.- affidamento in prova ai servizi sociali | Art. 94 DPR 309/1990 – affidamento in prova in casi particolari | Art. 47 ter O.P. – detenzione domiciliare | Art. 50 co. 1 O.P. – semilibertà |
Le misure alternative alla detenzione previste dalla Legge sull’Ordinamento Penitenziario sono:
L’affidamento in prova ai servizi sociali è la misura alternativa statisticamente più diffusa ed anche quella che maggiormente favorisce nel concreto la rieducazione e il rientro in società del condannato. Ciò che caratterizza tale alternativa è l’insieme di prescrizioni, di obblighi, di divieti che comportano un impegno sostanziale da parte della persona.
Soggetto ammesso | Condannato a pena detentiva, anche residua, non superiore a 3 anni. |
Requisiti | Prognosi di reinserimento sociale.Assenza di pericolosità sociale. |
Contenuto del beneficio | Verbale con prescrizioni obbligatorie e facoltativeEstinzione della pena e di ogni altro effetto penale |
Ipotesi di revoca | Comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni, che appaia incompatibile con la prosecuzione della prova |
Autorità compentete | Tribunale di Sorveglianza (Magistrato di Sorveglianza in via provvisoria se grave pregiudizio)Modifica delle prescrizioni: M.S.
Revoca: M.S. valuta e sospende, T.S. decide |
Sono previste altre forme di affidamento in prova.
Al co. 3 bis dell’art. 47 O.P. è disciplinato il c.d. affidamento “allargato”, poiché è usufruibile da soggetti condannati a pena detentiva, anche residua, non superiore a 4 anni. Si richiede che essi abbiamo tenuto un comportamento, almeno nell’anno precedente, che consenta di integrare i requisiti per l’accesso al beneficio.
Vi è poi il caso dell’affidamento in prova in casi particolari, riservato a soggetti alcol o tossico dipendenti condannati a pena detentiva, anche residua o congiunta, non superiore a 6 anni (se condannati però per reati di cui all’art. 4 bis, la pena non deve essere superiore a 4 anni).
Oltre ai requisiti previsti per la misura ordinaria, è richiesto l’accertamento:
+ dell’attualità dello stato di dipendenza certificato;
+ del programma di recupero in corso o da intraprendere.
Le prescrizioni a cui dovrà attenersi il beneficiario saranno ovviamente specifiche ed inerenti il programma di recupero stesso.
Come la precedente, anche questa è una misura altamente diffusa e che è stata declinata in diversi modi per adeguarsi a particolari tipologie di detenuti. La forma ordinaria è prevista dall’art. 47 ter O.P.
Soggetto ammesso e relativi requisiti | (co. 1) Condannato a reclusione non superiore a 4 anni, anche residua, o arrestato.- Donna incinta o con prole minore di 10 anni.- Padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni 10 con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole.
– Persona in condizione di salute grave. – Persona di età superiore ai 60 anni se inabile anche parzialmente. – Persona di età inferiore ai 21 anni per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. |
(co. 01) Condannato a pena della reclusione per qualsiasi reato (ad eccezione di quelli indicati)Di età superiore ai 70 anni;Non recidivo;
Non delinquente abituale, professionale, per tendenza. |
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(co. 1 bis) Condannato a pena detentiva non superiore a 2 anni, anche se residua (esclusi i casi di reati di cui all’art. 4 bis O.P.).Non sono necessari i requisiti soggettivi dell’ipotesi di cui al co. 1.Assenza presupposti per affidamento.
Idoneità della misura ad evitare il pericolo di commissione di reati. |
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Contenuto del beneficio | Prescrizioni previste per gli arresti domiciliari (art. 284 cpp) |
Ipotesi di revoca | Facoltativa: comportamento, contrario alla legge o alle prescrizioni, che appaia incompatibile con la prosecuzione del beneficioObbligatoria: venir meno condizioni indicate nei co. 1 e 1bis.L’allontanamento dal domicilio costituisce ipotesi di evasione. |
Autorità compentete | T.S. (M.S. in via provvisoria se grave pregiudizio)Modifica delle prescrizioni: M.S. |
Successivamente è disposta la c.d. detenzione domiciliare speciale, che si differenzia sotto alcuni profili.
Soggetto ammesso | Madre con prole inferiore a 10 anni (o padre, quando la madre sia deceduta, o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza ai figli) condannato a pena detentiva scontata almeno per ⅓ o dopo 15 anni in caso di ergastolo.- mancanza dei requisiti per la detenzione ordinaria (pena superiore ai 4 anni)- Prognosi di non recidiva
– Possibilità di ripristinare la convivenza con i figli |
Requisiti | Prognosi di reinserimento sociale.Assenza di pericolosità sociale. |
Contenuto del beneficio | Può essere scontata in istituto a custodia attenuata |
Ipotesi di revoca | Non ritorno per un tempo superiore alle 12 ore |
La legge n. 199/2010 ha introdotto un’ulteriore possibilità di accesso alla detenzione domiciliare che è ora stata stabilizzata, essendo stata adottata solo in via provvisoria. È ammesso il condannato a pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se residua. La competenza è del Magistrato di Sorveglianza. Non si applica in caso di:
La semilibertà è invece la misura che ha avuto meno applicazione, poiché si atteggia come ipotesi residuale in caso di non accesso all’affidamento in prova.
È inoltre meno attrattiva perché comporta comunque la detenzione in carcere, anche se in apposita sezione autonoma, per tutto il tempo in cui la persona non è ammessa a svolgere le attività all’esterno.
Soggetto ammesso | A. Condannato a pena detentiva non superiore a 6 mesi.B. Condannato a pena detentiva non superiore a 3 anni.C. Condannato a pena detentiva superiore a 3 anni, dopo aver espiato ½ della pena,o, se 4 bis co. 1, 1ter, 1 quater, dopo ⅔.
D. Condannato all’ergastolo dopo 20 anni. E. Internato, sempre in qualunque momento. |
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Requisiti | A. Se non è affidato in prova al servizio socialeConcessione automatica, senza prova dell’attività lavorativa | B. Se non sussistono i presupposti soggettivi per l’affidamento in prova basta la prova dell’esistenza delle condizioni per un un graduale rientro in società. | C. e D. Positiva valutazione dei progressi nel trattamento |
Contenuto del beneficio | Partecipazione ad attività lavorative, istruttive, o comunque utili al reinserimento sociale. | ||
Ipotesi di revoca | Comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni.Venir meno condizioni oggettive.
Assenza superiore a 12 ore. |
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Autorità compentete | Tribunale di Sorveglianza |
Soggetto ammesso | Condannato a pena detentiva o ergastolo |
Requisiti | Prova di partecipazione all’opera di rieducazione |
Contenuto del beneficio | Sconto di 45 giorni ogni 6 mesi |
Ipotesi di revoca | Condanna per delitto non colposo successivamente alla concessione
Incompatibilità del comportamento con il mantenimento del beneficio |
Vi sono due tipologie di permesso previste dall’O.P.: i permessi di necessità e i permessi premio.
I permessi di necessità possono essere concessi a qualsiasi tipologia di detenuto in casi, appunto, di particolare importanza.
Soggetto ammesso | Imputato
Condannato Internato |
Requisiti | Imminente pericolo di vita di familiare o convivente, ed eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità. |
Contenuto del beneficio | Permesso di uscire dall’istituto penitenziario.
Massimo 5 giorni, escluso il tempo per gli spostamenti. Possibilità di scorta. |
Ipotesi di revoca | Non rientro superiore a 3 ore comporta una sanzione disciplinare.
Non rientro superiore a 12 ore integra il reato di evasione. |
Autorità competente | GIP (per gli imputati in primo grado); Presidente del Collegio (per gli imputati durante il procedimento di appello); Presidente dell’ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il procedimento di appello (per gli imputati durante il giudizio di Cassazione).Magistrato di Sorveglianza. |
I permessi premio, invece, vengono dati in base alla c.d. buona condotta, quindi in relazione al concreto comportamento della persona nell’istituto penitenziario e sono funzionali a coltivare interessi per il reinserimento sociale.
Soggetto ammesso | Condannato a: – Reclusione o arresto (anche congiunti) non superiore a 4 anni.Se recidiva reiterata (art. 99 co. 4 c.p.), dopo l’espiazione di almeno ⅓ di pena. |
– Reclusione superiore a 4 anni, dopo l’espiazione di almeno ¼ di pena.Se recidiva reiterata (art. 99 co. 4 c.p.), dopo ½. | |
– Ergastolo, dopo 10 anni. | |
In caso di condanna per i reati di cui all’art. 4 bis, dopo ½ e comunque non oltre 10 anni; se si tratta di recidiva reiterata (art. 99 co. 4 c.p.), dopo ⅔ e comunque non oltre i 15 anni. | |
Requisiti | Regolare condotta, ossia quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali. Assenza di pericolosità sociale |
Contenuto del beneficio | Uscita dall’istituto per coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. Massimo 15 giorni per permesso, per un totale massimo di 45 giorni all’anno.Se soggetti minori: massimo 30 giorni per permesso, per un totale massimo di 100 giorni all’anno. |
Autorità competente | M.S. |
L’art. 15 O.P. individua gli elementi del trattamento dei condannati e degli internati:
Il lavoro è, salvo casi di impossibilità, è assicurato ai fini del trattamento rieducativo. Tuttavia, la realtà ci insegna che è molto difficile garantire un’attività lavorativa ai detenuti in carcere. Lo stesso problema si pone per coloro che eseguono la pena in misura alternativa e per tutti quelli che hanno terminato di scontare la sanzione.
Ai sensi dell’art. 20 O.P. negli istituti penitenziari deve essere favorito in ogni modo il lavoro e la partecipazione a corsi di formazione professionale.
Il lavoro è inoltre obbligatorio per i condannati, non ha carattere afflittivo ed è remunerato. L’organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera per far acquisire alle persone una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale. L’amministrazione può svolgere direttamente la funzione di datore di lavoro oppure può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati. La mercede, ossia la retribuzione, non può essere inferiore ai 2/3 del trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali.
Approfondimento:
L’art. 21 O.P. disciplina invece il lavoro all’esterno del carcere, per il quale è necessaria l’approvazione da parte del magistrato di sorveglianza per i detenuti condannati o internati, ovvero del autorità giudiziaria competente per i detenuti imputati.
Nel caso di soggetto condannato per uno dei reati di cui al 4-bis co. 1, 1-ter e 1-quater O.P., si può chiedere l’ammissione al lavoro esterno solo dopo l’espiazione di almeno 1/3 della pena, e comunque, di non oltre 5 anni; in caso di condanna all’ergastolo invece dopo aver scontato almeno 10 anni.
Oltre a svolgere una prestazione lavorativa, il soggetto può essere autorizzato a intraprendere all’esterno:
Approfondimento:
Per favorire l’inserimento sociale, la legge sulle Cooperative Sociali (L. 381/1991), ha individuato dei canali preferenziali includendo nella categoria di “persone svantaggiate”:
Detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative o del a lavoro esterno | Sgravi contributivi fino a 18 mesi dalla cessazione dello stato di detenzione |
Detenuti ed internati che NON hanno beneficiato delle misure alternative o del lavoro esterno | Sgravi contributivi fino a 24 mesi dalla cessazione dello stato di detenzione |
L’assunzione di queste categorie di persone è favorita mediante il meccanismo degli sgravi contributivi, che si estendono anche per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di 18 mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di 24 mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato.
In sintesi: il meccanismo di aiuto fiscale dovrebbe incentivare l’assunzione di persone detenute o ex detenute favorendo quindi il reinserimento sociale mediante quel fondamentale fattore di inclusione che è il lavoro.
In generale, qualsiasi impresa che decida di assumere persone provenienti dalla detenzione può usufruire dii uno sgravio fiscale consistente in un credito di imposta.
In particolare la disciplina riguarda l’assunzione di:
Ulteriori requisiti sono:
L’inizio del rapporto di lavoro deve iniziare durante lo stato di detenzione, ma il beneficio fiscale si estende:
Detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno | fino a 18 mesi dalla cessazione dello stato di detenzione |
Detenuti ed internati che NON hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno | fino a 24 mesi dalla cessazione dello stato di detenzione |
Il credito d’imposta ammonta a:
520 euro mensili per ogni lavoratore assunto, nei limiti del costo per esso sostenuto | Assunzione di detenuti o internati all’interno degli istituti penitenziari o lavoranti all’esterno |
300 euro mensili per ogni lavoratore assunto, nei limiti del costo per esso sostenuto | Assunzione di detenuti o internati semiliberi |
Il medesimo credito di importa può essere ottenuto dalle imprese che offrono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l’immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l’impresa ha fruito dello sgravio. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in riferimento al quale è concesso (modello F24 attraverso i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate utilizzando il codice tributo 6858 denominato “Credito d’imposta – Agevolazione concessa alle imprese che assumono detenuti o svolgono attività formative nei confronti dei detenuti – Decreto interministeriale 24 luglio 2014, n. 148”).
Approfondimento: